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UNICO 2009

Unico 2009: cessioni critiche senza il quadro EC

di Luca Gaiani

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22 maggio 2009

Unico 2009 sorveglia le cessioni di beni affrancati. Le società che, nel modello Unico dello scorso esercizio, hanno assoggettato a imposta sostitutiva i disallineamenti del quadro EC devono verificare se taluni beni sono stati realizzati entro la fine del 2008, procedendo in tal caso a rideterminare le plusvalenze o le minusvalenze da cessione.
Con Unico 2009 scompare la facoltà di dedurre ammortamenti anticipati e altre rettifiche di valore in via extracontabile (come illustra in dettaglio la Guida in edicola da mercoledì con «Il Sole 24 Ore»). I disallineamenti generati da deduzioni iscritte fino al 31 dicembre 2007 vanno recuperati a tassazione mano a mano che si riversano nel conto economico, ovvero in sede di cessione del bene. Per l'Irap, invece, il recupero avviene in sei quote costanti (2008-2013) indipendentemente dall'ammontare contabilizzato.
Per chi ha assoggettato a tassazione sostitutiva (12,14 o 16% secondo la classe di valori) il disallineamento nel modello Unico dello scorso anno (la seconda rata dell'imposta va pagata entro il prossimo 16 giugno), gli ammortamenti stanziati nel bilancio risultano interamente deducibili, perché l'affrancamento ha effetto dall'inizio dell'esercizio. Si può esercitare l'opzione anche il prossimo 16 giugno (versando la prima rata della sostitutiva), con riferimento alle deduzioni che residuano dopo il riassorbimento del 2008.
Per plusvalenze e minusvalenze da realizzo, l'affrancamento di EC è efficace solo a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello dell'opzione. Per chi ha versato la sostitutiva nel 2008, scatta dunque un periodo di sorveglianza fino al 31 dicembre 2011, durante il quale le cessioni comportano l'inefficacia del riallineamento.
In Unico 2009 dovranno essere monitorati gli atti realizzativi effettuati dopo il versamento della sostitutiva (i beni ceduti anteriormente andavano infatti esclusi dall'affrancamento) e fino al 31 dicembre 2008, in relazione ai quali il valore contabile della plusvalenza o della minusvalenza dovrà essere rettificato per tener conto del disallineamento che ora torna ad assumere rilevanza. L'imposta sostitutiva pagata (prima rata) in relazione al bene ceduto viene scomputata dalle imposte sui redditi, mentre cessa l'obbligo di versare le rate successive (sempre relativamente all'importo del bene alienato).
La cessione nel periodo di sorveglianza fa decadere gli effetti dell'affrancamento anche ai fini Irap. Viene conseguentemente ripristinata la tassazione per sesti dell'eccedenza pregressa esistente al 31 dicembre 2007.
Analoga rideterminazione di plusvalenze e minusvalenze dovrà effettuarsi anche per i beni relativamente ai quali, in Unico 2008, si era proceduto ad affrancare i maggiori valori iscritti in operazioni straordinarie.

22 maggio 2009
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